{\rtf\ansi \deff0{\fonttbl{\f0\froman Times New Roman;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green128\blue0;}\deftab709{\pard\sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 Tra la Soc. \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , con sede in \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , via \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , n. \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , iscritta presso la Camera di Commercio di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 al n. \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 del Registro delle imprese, codice fiscale n. \plain \f0 \fs24 \cf2 < codice fiscale>\plain \f0 \fs24 , partita IVA n. \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 (oppure nella persona di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , in qualit\'e0 di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , domiciliato per la carica in \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , giusta i poteri conferiti dal Con siglio di Amministrazione in data \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 ), di seguito indicata come "Produttore", da una parte\par }{\pard\sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qc \sl240 \plain \f0 \fs24 e\par }{\pard\sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{ \pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 la Soc. \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , con sede in \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , via \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , n. \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , iscritta presso la Camera di Commercio di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 al n. \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 del Registro delle imprese, codice fiscale n . \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , partita IVA n. \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 (oppure nella persona di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , in qualit\'e0 di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , domiciliato per la carica in \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , giusta i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 ), di seguito indicata come "Distributore", dall'altra parte\par }{\pard\sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qc \sl240 \plain \f0 \fs24 premesso: \par }{\pard\sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 - che il Produttore, tramite il Distributore, intende procedere ad incrementare la diffusione dei prodotti oggetto del presente contratto (di seguito indicati come );\par }{ \pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 - che, con separato contratto, stipulato in data \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , il Produttore ha nominato il Distributore quale distributore per le zone di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 ;\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 - che, per adempiere a quanto previsto nel suindicato contratto, le parti intendono concordare termini e modalit\'e0 per la costituzione di uno stock di prodotti in conto deposito presso la sede indicata dal Distributore; \par }{\pard\sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qc \sl240 \plain \f0 \fs24 si conviene quanto segue:\par }{\pard\sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 1\plain \f0 \fs24 - Oggetto - 1. Le Parti concordano di costituire un deposito di prodotti che il Distributore custodir\'e0 presso i propri magazzini siti in \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 al fine di:\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 a) assicurare ai pr opri potenziali clienti un'adeguata selezione di Prodotti disponibili per l'acquisto;\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 b) assicurare un regolare rifornimento delle parti di ricambio che si possano rendere necessarie per effettuare una pronta assistenza ai Prodotti che il Distributore abbia venduto nella Zona o che comunque vengono utilizzati nella Zona medesima, e\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 c) assicurare la custodia dei Prodotti e la loro restituzione a \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 nel caso di loro mancata rivendita a clienti finali della Zona entro un periodo di tempo determinato. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art.\plain \f0 \fs24 \plain \f0 \fs24 \b 2\plain \f0 \fs24 - Deposito dei prodotti - 1. Per la corretta attuazione del rapporto, il Distributore, al pi\'f9 tardi entro \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 giorni dalla stipulazione del presente contrat to predisporr\'e0 il deposito dove immagazzinare in maniera appropriata tutti i Prodotti. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. Il Distributore, a proprie spese, provveder\'e0 a ricevere, immagazzinare e custodire nel Deposito i Prodotti conse gnati dal Produttore. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art.\plain \f0 \fs24 \plain \f0 \fs24 \b 3\plain \f0 \fs24 - Consegne successive - 1. Al fine di assicurare il mantenimento di uno sto ck di Prodotti che sia commercialmente adeguato alla clientela residente nella Zona, entro il \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 giorno di ogni mese il Distributore invier\'e0 al Produttore una proposta scritta ove indicher\'e0 le proprie necessit\'e0 di rifornimento dello stock, in accordo con i bisogni di mercato e le vendite effettuate nel \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 precedente nella Zona. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. Entro il \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 giorno di ogni mese, il Produttore informer\'e0 per iscritto il Distributore in merito al tipo ed alle quantit\'e0 di Prodotti che verranno spediti al Deposito, conferm ando nel contempo la prevedibile data di consegna. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art.\plain \f0 \fs24 \plain \f0 \fs24 \b 4\plain \f0 \fs24 - Prezzi - 1. I prezzi iniziali che il Distrib utore corrisponder\'e0 al Produttore per ogni Prodotto preso in carico e rimosso dal Deposito sono quelli indicati nel listino prezzi di cui all'Allegato B al presente contratto. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. Per tutta la durata del pr esente contratto il Produttore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi, dandone comunicazione scritta al Distributore almeno \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 giorni prima dell'entrata in vigore di tal e nuovo listino. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 5 \plain \f0 \fs24 - Propriet\'e0 dei prodotti - 1. Tutti i Prodotti ordinati dal Distributore in esecuzione di quanto qui previsto, rim arranno depositati nel Deposito fino a quando essi non vengano:\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 a) presi in carico dal Distributore per essere rivenduti alla clientela nella Zona, o\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 b) riconsegna ti al Produttore. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. Il Distributore non potr\'e0 trasferire alcun Prodotto dal Deposito ad una qualsiasi altra localit\'e0, se non con il previo consenso scritto. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 3. I Prodotti rimarranno di propriet\'e0 del Produttore fino a quando essi rimangano depositati nel Deposito. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 4. Qualora il Distributore li rimuova da tale Deposito per rivenderli ai propri clienti o per qua lsivoglia altro motivo, essi si intenderanno venduti al Distributore che ne acquisir\'e0 la propriet\'e0 e provveder\'e0 a pagarne il relativo prezzo. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. \plain \f0 \fs24 6 - Custodia - 1. Il Distributore provveder\'e0 a proprie spese e a proprio rischio ad immagazzinare e custodire correttamente i Prodotti nel Deposito. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. Il Produttore si riserva la facolt\'e0 di accedere in qualsivoglia momento al Deposito per accertare che i Prodotti siano correttamente immagazzinati e custoditi e che i Prodotti ivi depositati corrispondano alle registrazioni contabili tenute dal Distributore. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 7\plain \f0 \fs24 - Restituzione di prodotti - 1. Al fine di mantenere uno stock adeguato agli effettivi fabbisogni di mercato, le parti potranno concordare che, decorsi \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 mesi dalla loro consegna, i Prodotti possano essere, in tutto o in parte, restituiti al Produttore. A tal fine il Distributore invier\'e0 un rendiconto trimestrale ove siano elencati i Prodotti che risultino tuttora invenduti e depositati nel Deposito. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. Ricevuto il rendiconto di cui al punto precedente, il produttore provveder\'e0 a dare istruzioni al Distributore in merito all'eventuale restituzione, totale o parziale, di dett i Prodotti ed il Distributore provveder\'e0 alla loro distribuzione. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 3. Le spese per la restituzione sono a carico di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 .\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 8\plain \f0 \fs24 - Inventario - 1. Durante la vigenza del contratto nel mese di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 di ogni anno il Distributore effettuer\'e0 un inventario annuale dei Prodotti a quella data depositati nel Deposito. Il Distributore trasmetter\'e0 tempestivamente al Produttore l'inventario entro \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 dalla sua redazione. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 9\plain \f0 \fs24 - Assicurazione - 1. Per tutta la durata del contratto, il Distributore provveder\'e0 a stipulare e a mantenere in vigore una polizza assicurativa all risks che copra qualsiasi tipo di danno ed incidente che possa occorrere ai Prodotti mentre essi sono depositati nel Deposito e per un importo pari a quello del controvalore dei Prodotti. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 10\plain \f0 \fs24 - Garanzia - 1. Entro il trentesimo giorno successivo alla sottoscrizione di questo contratto, il Distributore, quale garanzia per puntuale e tempestivo ad empimento di tutte le obbligazioni qui poste a suo carico, fornir\'e0 al Produttore una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta scritta emessa dalla Banca \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , per un valore di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 .\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. La garanzia bancaria rimarr\'e0 valida per tutta la durata del contratto ed anche successivamente, dopo la sua scadenza o la risoluzione anticipata, per un ulteriore periodo di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 mesi, al fine di assicurare l'adempimento degli impegni conseguenti alla fine del presente contratto. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 11 \plain \f0 \fs24 - Dati informativi - 1. Durante il periodo di validit\'e0 del presente contratto, il Distributore, entro il giorno \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 di ogni mese, invier\'e0 al Produttore, a mezzo modem, un estratto conto mensile indicante tutti i Prodotti a qualsivoglia titolo rimossi dal Deposito nel mese precedente. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. Il Distributore provveder\'e0 a effettuare i relativi pagamenti entro \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 giorni dalla data di emissione delle fatture, a mezzo di trasferimento bancario sul conto corrente bancario indicato dal Produttore. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 3. In caso di ritardato paga mento il produttore avr\'e0 diritto di addebitare al Distributore interessi al tasso legale in vigore alla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 12\plain \f0 \fs24 - Durata - 1. Il presente contratto rimarr\'e0 in vigore fino al \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 .\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 13\plain \f0 \fs24 - Risoluzione anticipata per inadempimento - 1. Ognuna delle Parti potr\'e0 risolvere anticipatamente il presente contratto qualora l'altra Parte commetta un inadempimento sostanziale ad alcuna delle pattuizioni contenute nel pres ente contratto. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. Prima di detta risoluzione anticipata la Parte non inadempiente dovr\'e0 notificare per iscritto all'altra Parte l'avvenuto inadempimento, fornendone i dettagli e richiedendo all'altra Part e di porvi rimedio entro un termine ragionevole, in ogni caso non superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui la diffida ad adempiere sia stata ricevuta dalla Parte inadempiente. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 3. La risol uzione sar\'e0 valida ed efficace a decorrere dalla data di ricevimento della succitata comunicazione scritta. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 14\plain \f0 \fs24 - Obbligazioni consegu enti alla risoluzione - 1. In caso di risoluzione del presente contratto, a qualsivoglia causa dovuta, il Distributore avr\'e0 la facolt\'e0 di acquistare i Prodotti ancora depositati nel Deposito al prezzo di cui all'Allegato B, dedotto uno sconto fisso pari al \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 % di tale prezzo. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. Il Distributore provveder\'e0 a pagare qualsivoglia somma ancora dovuta al Produttore secondo l'inventario che dovr\'e0 essere completato entro 15 giorni dalla risoluzione. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 3. Il Distributore si impegna sin d'ora a compiere quanto necessario per facilitare la rimozione e la restituzione al Produttore di tutti i Prodotti che al termine di questo contratto siano ancora depositati nel Deposito, fornendo a tal fine tutta la collaborazione occorrente. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 4. La spesa derivante o conseguente alla rimozione dei Prodotti ed alla loro restituz ione al produttore rimarr\'e0 a carico di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 15 \plain \f0 \fs24 - Non credibilit\'e0 del contratto - 1. Le Parti non potranno cedere a terzi alcuno dei diritti e delle obbligazioni ad ognuna di essi derivanti dal presente Contratto, se non con il previo consenso scritto dell'altra Parte. Nell'eventualit \'e0 che venga perfezionata una tale cessione dall'una o dall'altra Parte, la Parte cedente continuer\'e0 a rispondere della loro corretta esecuzione in solido con il cessionario. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 16\plain \f0 \fs24 - Controversie - 1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, relativamente alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, Foro competente \'8f, in via esclusiva, quello di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , presso il quale le parti eleggono domicilio ad ogni effetto, essendo esclusa, e quindi derogata, ogni eventuale diversa concorrente competenza. \par }{\pard\sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qc \sl240 \plain \f0 \fs24 Oppure\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 1. Tutte le controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad arbitro u nico nominato d'accordo tra le parti, ovvero dal Presidente del Tribunale di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 .\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. L'arbitro sar\'e0 libero di adottare le regole di procedura che riterr \'e0 maggiormente idonee, fermo restando l'obbligo di porre le parti in condizioni, se lo vorranno, di spiegare le rispettive ragioni. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 3. La determinazione dell'arbitro dovr\'e0 essere succintamente motivata ed essere comunicata per iscritto dalle parti che la considereranno come una transazione direttamente raggiunta. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qc \sl240 \plain \f0 \fs24 Oppure\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 1. Tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad un Collegio di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due cos nominati d'accordo, oppure dal Presidente del Tribunale di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 che nominer\'e0, altres, anche l'arbitro da designarsi dalla parte destinataria dell'invito che non abbia provveduto ne i termini. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. Gli arbitri decideranno la controversia secondo diritto, osservando le norme procedurali previste negli artt. 806 ss. c. p. c. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qc \sl240 \plain \f0 \fs24 Oppure\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 1. Tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad un Colle gio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo, ovvero dal Presidente della Camera di Commercio di \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 che provveder\'e0 anche a lla nomina del secondo arbitro se la parte intimata rimarr\'e0 inerte nei quindici giorni successivi all'intimazione. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. Il Presidente della Camera di Commercio si pronunzier\'e0 nei quindici giorni dall'ista nza della parte pi\'f9 diligente. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 3. Gli arbitri saranno liberi di adottare le regole di procedura che riterranno maggiormente idonee, fermo restando l'obbligo di porre le parti in condizioni, se lo vorranno, di spiegare le rispettive ragioni. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 4. La determinazione degli arbitri dovr\'e0 essere succintamente motivata ed essere comunicata per iscritto dalle parti che la considereranno come una transazione direttame nte raggiunta. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 17\plain \f0 \fs24 - Allegati - 1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto:\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 a ) l'Allegato A: Prodotti;\par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 b) l'Allegato B: Listino prezzi. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 18\plain \f0 \fs24 - Oneri e spese - 1. Gli one ri fiscali, le spese contrattuali, nonch\'8e quelle di registrazione del Prodotto, relative al presente atto sono equamente ripartite tra le parti. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 19 \plain \f0 \fs24 - Clausole finali - 1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le pa rti e concernente l'oggetto di questo contratto. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 2. Ogni integrazione al presente accordo dovr\'e0 essere fatta, a pena di nullit\'e0, per iscritto e a firma dei legali rappresentanti delle parti. \par }{ \pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 3. Il fatto che una delle parti si astenga, anche pi\'f9 volte, dal pretendere il puntuale adempimento del presente contratto dalla controparte non comporta rinuncia alcuna, da parte della prima, al pieno esercizio dei diritti nascenti dal contratto stesso. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \b Art. 20\plain \f0 \fs24 - Rinvio alle norme di legge - 1. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme d i legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto. \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 , l\'ec \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qc \fi567 \ri5103 \sl240 \plain \f0 \fs24 Il Produttore\par }{\pard\qc \fi567 \ri5103 \sl240 \plain \f0 \fs24 \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qc \fi567 \li3969 \sl240 \plain \f0 \fs24 Il Distributore\par }{\pard\qc \fi567 \li3969 \sl240 \plain \f0 \fs24 \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c. c. il Distributore dichiara di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito indicate: art. 4 (Prezzi), art. 6 (Custodia), art. 7 (Restituzione dei prodotti), art. 9 (Assicurazione), art. 10 (Garanzia), art. 11 (Dati informativi), art. 13 (Risoluzione anticipata), art. 14 (Obbligazioni conseguenti alla risoluzione), art. 15 (Non cedibilit\'e0 del contratto) e art. 16 (Controversie). \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{ \pard\qc \ri5103 \sl240 \plain \f0 \fs24 Il Distributore \par }{\pard\qc \ri5103 \sl240 \plain \f0 \fs24 \plain \f0 \fs24 \cf2 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\qj \fi567 \sl240 \plain \f0 \fs24 \par }{\pard\sl200 \plain \f0 \fs24 \par }}